3 dicembre 2009: Nuova ordinanza

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha emanato oggi un’ordinanza che definisce le misure urgenti da applicare per fronteggiare l’influenza pandemica A(H1N1) laddove sia minacciato  il normale approvvigionamento di sangue ed emocomponenti. 

Secondo l’Art. 2,  il Centro Nazionale Sangue avrà il compito di monitorare settimanalmente la consistenza delle scorte di sangue ed emocomponenti sul territorio nazionale, con il supporto delle Strutture Regionali di Coordinamento per le attività trasfusionali. Qualora durante l’azione di monitoraggio, rilevi una imminente carenza,  conseguente all’epidemia A(H1N1), il CNS provvederà  ad avviare l’applicazione delle disposizioni di cui all Art 1. su tutto il territorio nazionale e fino a quando non ritenga superata  la situazione critica.
Tali disposizioni si riferiscono nello specifico all’ammissione, limitatamente ai donatori di sesso maschile , della riduzione dell’intervallo minimo tra due donazioni di sangue intero da 90 a 60 giorni e all’applicazione di un periodo di esclusione temporanea di 7 giorni dopo la cessazione dei sintomi in caso di febbre superiore ai 38° o affezioni di tipo influenzale. 
“Si tratta di una ulteriore e importante regolamentazione da parte del Ministero  in relazione alla pandemia influenzale A(H1N1), che insieme  all’estensione della possibilità di  vaccinazione alla categoria dei donatori di sangue, ci fornisce strumenti  adeguati a fronteggiare possibili criticità, laddove il richiamo al gesto di generosità  richiesto ai volontari, non fosse sufficiente per  continuare a garantire l’autosufficienza di sangue ed emocomponenti a tutto il sistema trasfusionale italiano “, ha dichiarato Giuliano Grazzini Direttore del Centro Nazionale Sangue.
Tali ordinanza resterà  in vigore fino al 30 giugno 2010.

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha emanato oggi un’ordinanza che definisce le misure urgenti da applicare per fronteggiare l’influenza pandemica A(H1N1) laddove sia minacciato  il normale approvvigionamento di sangue ed emocomponenti. 

Secondo l’Art. 2,  il Centro Nazionale Sangue avrà il compito di monitorare settimanalmente la consistenza delle scorte di sangue ed emocomponenti sul territorio nazionale, con il supporto delle Strutture Regionali di Coordinamento per le attività trasfusionali. Qualora durante l’azione di monitoraggio, rilevi una imminente carenza,  conseguente all’epidemia A(H1N1), il CNS provvederà  ad avviare l’applicazione delle disposizioni di cui all Art 1. su tutto il territorio nazionale e fino a quando non ritenga superata  la situazione critica.

Tali disposizioni si riferiscono nello specifico all’ammissione, limitatamente ai donatori di sesso maschile , della riduzione dell’intervallo minimo tra due donazioni di sangue intero da 90 a 60 giorni e all’applicazione di un periodo di esclusione temporanea di 7 giorni dopo la cessazione dei sintomi in caso di febbre superiore ai 38° o affezioni di tipo influenzale

“Si tratta di una ulteriore e importante regolamentazione da parte del Ministero  in relazione alla pandemia influenzale A(H1N1), che insieme  all’estensione della possibilità di  vaccinazione alla categoria dei donatori di sangue, ci fornisce strumenti  adeguati a fronteggiare possibili criticità, laddove il richiamo al gesto di generosità  richiesto ai volontari, non fosse sufficiente per  continuare a garantire l’autosufficienza di sangue ed emocomponenti a tutto il sistema trasfusionale italiano “, ha dichiarato Giuliano Grazzini Direttore del Centro Nazionale Sangue.

Tali ordinanza resterà  in vigore fino al 30 giugno 2010.

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Ordinanza AH1N1 sangue GU 21 12 09 .pdf315.39 KB